Novità in materia della Salute e Sicurezza sul Lavoro

Sentenze commentate - novità in materia della formazione - novità verifiche impianti ed attrezzature

DATORE DI LAVORO E PREPOSTO A PROCESSO – LAVORATORE EDILE SI ARRAMPICA SU DI UN CASSERO PER AGGANCIARE LE CATENE ALLA GRU – IL CASSERO CADE - PROCEDIMENTO PENALE PER LESIONI COLPOSE GRAVI AI SENSI DELL'ART. 590 COMMA 1 E COMMA 3 DEL C.P: 

A seguito delle indagini su un infortunio sul lavoro verificatosi nel 2017 in un cantiere per la costruzione di una galleria di protezione contro le valanghe, il datore di lavoro e il capocantiere sono stati citati nel procedimento penale dinanzi al Tribunale di Bolzano per il presunto reato (lesioni personali gravi colpose con tempo di guarigione di 90 giorni).

Invece di usare la scala in loco per appendere i ganci della gru, l'operaio edile si è arrampicato su un pannello d'armatura c.d. cassero. Questo cadde e l'operaio edile venne travolto dal cassero d'armatura. È stato ferito così gravemente al bacino e all'addome che il periodo di guarigione ha avuto una durata di 90 giorni, quindi ben oltre 40 giorni, così che, d'ufficio è stato avviato il procedimento penale.

Tuttavia, attraverso gli esami dei testimoni e una perizia di parte, è stato chiaramente dimostrato che la cassaforma non si è ribaltata perché era appoggiata al muro, ma perché l'operaio l'aveva fatta ribaltare mentre ci saliva.

Stando alla perizia del c.t.p. – consulente tecnico di parte, è stato anche chiaramente dimostrato che ci sarebbero stati diversi modi alternativi per fissare correttamente la cassaforma al gancio della gru nel rispetto delle norme di sicurezza. Da un lato, ciò sarebbe stato possibile con una scala appositamente disponibile in loco, alternativamente anche attraverso il ponteggio perimetrale, e infine anche attraverso il muro di cinta stradale, su cui era stato appoggiato temporaneamente il cassero.

L'operaio edile infortunato era sufficientemente addestrato in materia di sicurezza sul lavoro ed era anche consapevole che è vietato arrampicarsi sugli elementi della cassaforma.

A tal fine, il datore di lavoro poteva dimostrare in dibattimento, di avere anche consegnato delle specifiche istruzioni di lavoro, istruzioni queste, che vengono consegnate ai dipendenti sempre al momento dell'assunzione e che queste erano anche state firmate dallo stesso lavoratore infortunatosi.

Il datore di lavoro è stato quindi assolto. Non è stato così per il capocantiere, che avrebbe dovuto sorvegliare le attività di cantiere, ed in qualità di garante della sicurezza sul lavoro a livello esecutivo di cantiere è venuto meno al suo obbligo in quanto non ha adempiuto al suo dovere di sorveglianza. Quest'ultimo è stato quindi condannato a una multa di 1.000 euro (sentenza n. 1305/2022 del 01.12.2022, depositata il 01.03.2023).

Per la difesa del datore di lavoro sono stati incaricati, l'avvocato Meinhard DURNWALDER e l'avvocato Barbara FERRARESE con studio legale a Brunico e come c.t.p. – consulente tecnico di parte venne incaricato l'esperto della sicurezza Dr. Marco FESTA di Bolzano.

Giurisprudenza

INFORTUNIO MORTALE SUL LAVORO CON UN MINIESCAVATORE

(Sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1253/2017 del 05.12.2017, irrevocabile dal 15.10.2018)

Datore di lavoro e rappresentante legale della ditta di noleggio del mini-escavatore sono stati assolti dall'accusa di omicidio colposo con sentenza del 05.12.2017
(depositata il 01.08.2018). Anche se il conducente dell'escavatore non aveva ricevuto istruzioni in materia di sicurezza nell'uso delle macchine movimento terra e la ditta di noleggio non aveva verificato tale circostanza, il Tribunale concludeva per l'insussistenza di un nesso di causalità, in quanto l'incidente mortale sul lavoro si era principalmente verificato in conseguenza del mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Per la difesa della rappresentante legale della ditta di noleggio erano stati incaricati gli Avvocati Gerhard Brandstätter e Karl Pfeifer dello Studio legale Associato Brandstätter e l'esperto per la sicurezza Dr. Marco Festa.



 

DATORE DI LAVORO DENUNCIATO DALL'ORGANO DI VIGILANZA PER LESONI PERSONALI COLPOSE - ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE DEL GIP DI BOLZANO IL 12.05.2022:

Stando alle indagini infortunistiche su un infortunio sul lavoro, avvenuto nell'aprile 2021 in una carpenteria metallica, il datore di lavoro è stato accusato di violazioni delle norme antinfortunistiche in relazione ad attrezzature di lavoro non idonee, ai sensi dell'art. 71 comma, 1,2,4 del D.lgs. 81/08, che aveva causato un incidente con prognosi superiore a 40 giorni per il trasporto di una piegatrice a rulli. 

Tuttavia, dalla difesa risulta che per il trasporto della piegatrice a rulli erano disponibili attrezzature di lavoro adeguate e che la caduta della macchina era dovuta solo al controllo di un malfunzionamento da parte degli operai coinvolti nell'incidente, i quali autonomamente e contrariamente alle direttive interne dell'azienda hanno deciso di inclinare la macchina lateralmente per risolvere un sospetto problema alla pressione dell'olio. 

La piegatrice a rulli è stata inclinata lateralmente fino a quando non è caduta e ha ferito gravemente alle gambe di uno dei due dipendente.

Poiché non vi è alcuna violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro a danno della persona sottoposta a indagini e la causa dell'infortunio è dovuta unicamente all'errore della persona offesa e di un altro dipendente, quindi nessun reato ai sensi dell'articolo 590 C.P. è ipotizzabile nei confronti del datore di lavoro, il procedimento sarà archiviato su richiesta dello stesso P.M. dal giudice per le indagini preliminari il 12.05.2022. 

Per la difesa del datore di lavoro, era stato nominato l'Avv. Andreas AGHETLE dello studio legale Aghetle-Buratti-Picolruaz di Bolzano e l'esperto di sicurezza Dr. Marco Festa quale consulente tecnico di parte. 


Amputazione del braccio - condannati il presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione di una S.R.L. ed il RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno - assoluzione del costruttore dell'impianto.

In data 28.05.2021 il Giudice monocratico di Bolzano con sentenza n. 542/21 ha condannato il presidente ed il vicepresidente di una S.R.L. nonché il loro RSPP esterno per le lesioni gravissime (amputazione dell'arto) che il dipendente della predetta S.r.l. si era procurato durante lavori di manutenzione/pulizia di un nastro trasportatore.

Tuttavia anche se il lavoratore aveva in modo abnorme scavalcato delle protezioni per raggiungere la zona di manutenzione/pulizia (zona non normalmente accessibile), tale comportamento non scagionerà i datori di lavoro (presidente ed il vicepresidente della S.R.L.) e neppure il loro RSPP, in quanto nel corso del procedimento emergerà che il lavoro di pulizia e di ingrassaggio del macchinario, veniva eseguito a macchina in movimento e quindi era stata nel corso del procedimento penale accertata proprio questa consolidata prassi scorretta.

I condannati in sede penale inoltre, sono stati condannati in solido, oltre al risarcimento del danno, che dovrà essere quantificato dal Giudice civile, anche a rifondere in favore della parte civile costituitasi, una provvisionale di €. 50.000.- immediatamente esecutiva ed anche di una provvisionale immediatamente esecutiva di €. 50.000.- in favore dell'INAIL costituitasi in giudizio.

Il costruttore dell'impianto, invece, veniva assolto con formula piena in quanto la difesa dello stesso, con l'ausilio del consulente tecnico di parte, forniva ampia prova della carenza di una sua responsabilità.

In particolare nel corso del processo veniva provato che il manuale di istruzione ed uso redatto dal costruttore riportava compiutamente le operazioni corrette di manutenzione e/o pulizia che dovevano essere compiute, a macchinario rigorosamente spento.

Per la difesa del costruttore dell'impianto lavorazione inerti, il costruttore di fuori provincia si era affidato alla difesa dell' Avv. Fabio CAPRARO del Foro di Treviso e quale Consulente Tecnico di Parte aveva nominato l'Esperto della
sicurezza sul Lavoro, Dott. Marco Festa di Bolzano.







MODIFICHE AL T.U. SULLA SICUREZZA SULLAVORO:

Con la legge di conversione n. 215/2021 del Decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) vengono definitivamente introdotte rilevanti modifiche sostanziali al Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008).

Il 15 ottobre 2021 il Consiglio dei Ministri aveva approvato il decreto
legge n. 146, pubblicato in Gazzetta il 21 ottobre 2021, recante "misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili".

Il provvedimento normativo, definitivamente convertito con la Legge 17 dicembre 2021 n. 215, in vigore dal 21 dicembre 2021, prevede una vera e propria Riforma del titolo I D.lgs. 81/2008, introducendo numerose nuove disposizioni e misure che interessano la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolar modo:

  • incentivano l'attività di vigilanza, con l'estensione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)delle stesse competenze di vigilanza e ispezione riconosciute alle Aziende Sanitarie Locali in tutti i settori di attività lavorativa,
  • riformulano in modo complessivo e più agevolmente applicabile il potere di sospensione (il cui esercizio è ora obbligatorio e non più discrezionale) delle singole attività imprenditoriali pericolose nelle quali si realizzano gravi
    violazioni degli obblighi di sicurezza,

  • aumentano le sanzioni,
  • implementano in modo più ampio e stringente le attività formative e di addestramento
  • migliorano il coordinamento dei soggetti che hanno il compito istituzionale di garantire il rispetto delle disposizioni di sicurezza,
  • rilanciano il ruolo degli organismi paritetici e
  • introducono nuovi obblighi per datori di lavoro e preposti, che devono essere obbligatoriamente individuati, con ampliamento delle funzioni di vigilanza e
    controllo del preposto
  • rafforzano gli obblighi formativi estendendoli a tutti i datori di lavoro e con nuova frequenza dell'obbligo aggiornamento, con verifica obbligatoria dell'apprendimento.


Lesioni da taglio alla mano

In seguito ad un infortunio sul lavoro con conseguente inabilità temporanea di 95 giorni di un lavoratore, il quale durante l'incollaggio di un nastro di ottone si infortunava alla mano sinistra, nonostante stando alle "sue stesse dichiarazioni" avrebbe usato guanti anti-taglio per tale operazione, venne indagato il suo datore di lavoro (presidente e legale rappresentante di una S.p.A.) per il reato di lesioni personali gravi colpose.

L'infortunio si verifica durante l'incollaggio di una bandella di ottone mentre un lavoratore con le mani teneva la parte finale e l'altro lavoratore lo incollava con nastro adesivo. 

Stando alle testimonianze dei due lavoratori il nastro adesivo si sarebbe strappato a causa della forte tensione che la parte finale della bandella di ottone avrebbe esercitato sul nastro adesivo andando così a ferire alla mano uno dei due lavoratori. 

In occasione dell'inchiesta infortuni a cura dell'Ispettorato del Lavoro si "accerterà" o meglio si presumerà, che l'infortunio si verifica a causa della forte tensione alla quale il nastro adesivo  non avrebbe retto.

Conseguentemente si dichiarerà il nastro inidoneo per questa procedura di lavoro. Anche il documento di valutazione del rischio aziendale venne contestato, in quanto non vi sarebbe stato descritto il procedimento di incollatura della bandella di ottone con nastro adesivo.

Grazie ad una consulenza tecnica di parte, tuttavia si è riusciti a provare che nessuna incidenza causale con l'infortunio era da ricondurre al nastro adesivo utilizzato e neppure alle presunte carenze di descrizione del processo produttivo nel documento di valutazione del rischio.

La difesa grazie alla consulenza e ulteriori calcoli e prove di laboratorio riuscì a dimostrare  inconfutabilmente che tutti i tipi di nastri adesivi utilizzati in azienda fossero idonei a sorreggere le tensioni della bandella in ottone. 

Il pubblico ministero in data 25.09.2019 chiede l'archiviazione immediata del procedimento penale

nei confronti del datore di lavoro della S.p.A.

Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bolzano in data 07.11.2019 dispone l'archiviazione del procedimento.

Per la difesa del legale rappresentante e presidente della S.p.A. (datore di lavoro) venne incaricato l'Avvocato Andreas Agethle dello studio associato Agethle-Buratti-Piccolruaz e quale consulente tecnico di parte l'Esperto della sicurezza Dr. Marco Festa

Delega di funzioni art. 16 d.lgs.81/08

Assoluzione del direttore commerciale di una cooperativa frutticola

Il direttore commerciale di una cooperativa frutticola imputato per il reato di omicidio colposo a seguito di un infortunio mortale sul lavoro è stato assolto dal Tribunale di Bolzano con sentenza del 26 marzo 2019, depositata in data 10aprile 2019.

Un dipendente della cooperativa era entrato per motivi sconosciuti all'interno di un impianto di smistamento della frutta ove veniva investito dal carrello scorrevole del trasportatore trasversale delle casse e schiacciato contro l'impilatrice, subendo lesioni letali. Mentre il Presidente della cooperativa, nella sua qualità di datore di lavoro principale, aveva chiesto il patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il direttore optava per il rito ordinario.

Uno dei motivi dell'assoluzione era che la delega conferita al direttore non rispondeva ai criteri stabiliti dall'art. 16 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. I poteri ad esso conferiti erano formulati in modo troppo generico ed in particolare non comprendevano un potere di spesa nell'ambito della sicurezza
sul lavoro.

Il Tribunale, inoltre, enfatizzava il principio sancito dalla Corte di Cassazione secondo il quale lo svolgimento effettivo dei poteri del datore di lavoro non può sopperire alla mancata rispondenza di una delega ai requisiti richiesti dalla legge.

I colleghi di lavoro del lavoratore deceduto confermavano nelle loro testimonianze, altresì, di essere stati informati circa l'asserita manipolazione degli interruttori tagliacircuito posizionati alle porte della recinzione dell'impianto di smistamento. Sapevano inoltre che il bloccaggio elettrico della luce di segnalazione rossa nella cassetta di deviazione era stata asseritamente manipolata. Nessuno di loro però aveva mai informato il direttore di queste circostanze pericolose. Le suddette asserite manipolazioni
delle installazioni di sicurezza non erano visibili "ictu oculi", e cioè da
fuori.

Il direttore della cooperativa veniva difeso dagli Avvocati Gerhard Brandstätter e Karl Pfeifer dello studio legale associato Brandstätter nonché dal consulente per la sicurezza Dott. Marco Festa.



INFORTUNIO CON GRU IDRAULICA SU AUTOCARRO - OPPOSIZIONE DEL LAVORATORE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL P.M. - TRIBUNALE DI BOLZANO:

Caduta rovinosa dal camion in quanto colpito dal braccio idraulico della gru l'infortunato proponeva opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M.

L'operaio si trovava in piedi sul cassone del camion e tentava di disincagliare un grande sacco big-pack, contenente materiale di scarto, quando il braccio idraulico della gru lo colpiva al costato facendolo cadere dal mezzo e procurandogli le lesioni superiori ai 40 giorni.

L'infortunato aveva fornito due diverse dichiarazioni. La prima nell'immediatezza del fatto, ove riferiva che si trattava di un suo errore di manovra, mentre nella seconda, rilasciata dopo sette mesi dall'infortunio, egli dichiarava che la gru avrebbe autonomamente compiuto una manovra sbagliata senza che l'infortunato avesse azionato il telecomando.

Il P.M. aveva chiesto l'archiviazione riconducendo l'infortunio ad un errore di manovra nell'uso della gru alla quale si è opposta la parte offesa, chiedendo una perizia sulle condizioni tecniche del mezzo.

L'opposizione viene dal GIP respinta per i seguenti motivi:

Il cattivo funzionamento del mezzo era contraddetta dal verbale di verifica INAIL e dalla scheda tecnica allegata, redatta dal tecnico incaricato di un pubblico servizio ex art. 71 comma 12 del d.lgs. 81/08 e che poco più di un mese prima del sinistro, aveva accertato che il mezzo era "...adeguato ai fini della sicurezza..."

Di conseguenza il Giudice ritiene che l'infortunio si riconducibile alla prima versione fornita dal lavoratore, ovvero ad una errata manovra dello stesso.

Inoltre nessun profilo di colpa per il datore di lavoro dell'infortunato in quanto dalla perizia tecnica fornita a difesa dello stesso datore di lavoro, emerge che il gruista era formato ed abilitato alla conduzione delle gru idrauliche e che pertanto era a perfetta conoscenza della regola di comune esperienza, e di sicurezza, di non doversi posizionare nel raggio di azione del braccio della gru, mentre la stessa veniva manovrata con il telecomando.

La difesa in giudizio era stata affidata all'Avv. Paolo Fava mentre per la parte tecnica era stato nominato il c.t.p. Esperto della Sicurezza dott. Marco Festa.

L'opposizione viene dal GIP rigettata e disposta l'archiviazione.

Tribunale di Bolzano il 19.08.2019, dispositivo depositato il 21.08.2019.


INAIL - MINLAV - FAQ 

VERIFICHE ATTREZZATURE DI LAVORO DURANTE L'EMERGENZA COVID-19

VERIFICHE PERIODICHE
In considerazione delle misure di contenimento adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria, è possibile differire l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 ?
NO
. Il principio contenuto all'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non può essere esteso alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Infatti, la disposizione introdotta in via eccezionale dal predetto articolo 103, comma 2, non contempla anche gli atti relativi ad attività di verifica rilasciati da soggetti privati. E ciò anche al fine di scongiurare che la mancata effettuazione delle verifiche delle attrezzature di lavoro possa comportare la messa in pericolo di beni e di interessi di primaria importanza, come la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

(vai a sito: MINLAVORO - FAQ)


 


CORONAVIRUS 

Il virus SARS-CoV-2 - come designato dall'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) - è l'attuale virus causa dell'epidemia chiamata "Sindrome respiratoria acutagrave coronavirus 2".

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus è la "COVID-19" in cui "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata. Per attrazione, anche lo stesso virus è ormai comunemente denominato COVID-19, a partire dalla stessa normativa d'urgenza adottata dal Governo e ormai convertita in legge (decreto legge 6/2020), e così sarà denominato in seguito anche negli atti ufficiali.

L'ICTV ha classificato il COVID-19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae appartenente agli agenti biologici del gruppo 2 dell'Allegato XLVI del d.lgs. 81/08.


GRUPPO 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.


NOVITA':

Direttiva UE/2020/739 del 03.06.2020 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 04.06.2020 L.175/11.

"Il SARS-CoV-2 può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica. Attualmente non sono disponibili vaccini o cure efficaci, ma si stanno compiendo sforzi significativi a livello internazionale e finora è stato individuato un numero considerevole di vaccini candidati.

Tenuto conto delle prove scientifiche più recenti e dei dati clinici disponibili nonché dei pareri forniti da esperti che rappresentano tutti gli Stati membri, il SARS-CoV‐2 dovrebbe quindi essere classificato come patogeno per l'uomo del gruppo di rischio 3. Vari Stati membri e Stati dell'EFTA nonché altri paesi terzi hanno iniziato ad adottare misure riguardanti la classificazione del SARS-CoV‐2 nel gruppo di rischio 3."












Formazione art. 37

LICENZIAMENTO

Formazione obbligatoria: licenziato il dipendente assente ingiustificato.

Decisiva per il licenziamento sarà la mancata partecipazione del dipendente ad un corso sulla sicurezza sul lavoro in conformità all'accordo Conferenza Stato-Regioni. Tale episodio si rileverà fatale, perché al lavoratore erano già state contestate negli anni precedenti altri due episodi analoghi.

Evidente, secondo i Giudici, la gravità della violazione
compiuta dal dipendente.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 138/19; depositata il 7 gennaio 2019).


 

  

RIMBORSO
DELLE SPESE LEGALI ALLL'IMPUTATO ASSOLTO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO:

In attuazione alla Legge n. 178 del 30.12.2020 è stato pubblicato sulla G.U. n. 15 del 20.01.2022, il D.M. 20.12.2021, con il quale si stabiliscono le modalità e le condizioni per chiedere il rimborso delle spese legali sostenute dall'imputato poi prosciolto nel procedimento penale.

Il nuovo provvedimento prevede che all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile a far data dal 1 gennaio 2021, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla Legge come reato, deve essere riconosciuto il rimborso delle spese legali, ad esclusione dei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri, di estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione e di sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

Le istanze di rimborso dovranno essere presentate esclusivamente
tramite apposita piattaforma telematica accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID di livello due, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in corso alla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione.

Con riferimento alle sentenze divenute irrevocabili nell'anno 2021 le istanze potranno essere presentate a partire dal 1° marzo 2022 e fino al 30 giugno 2022. Ciascuna istanza di rimborso è accolta esclusivamente fino all'importo massimo di euro 10.500,00.