Delega di funzioni art. 16 d.lgs.81/08
Assoluzione del direttore commerciale di una cooperativa frutticola
Il direttore commerciale di una cooperativa frutticola imputato per il reato di omicidio colposo a seguito di un infortunio mortale sul lavoro è stato assolto dal Tribunale di Bolzano con sentenza del 26 marzo 2019, depositata in data 10aprile 2019.
Un dipendente della cooperativa era entrato per motivi sconosciuti all'interno di un impianto di smistamento della frutta ove veniva investito dal carrello scorrevole del trasportatore trasversale delle casse e schiacciato contro l'impilatrice, subendo lesioni letali. Mentre il Presidente della cooperativa, nella sua qualità di datore di lavoro principale, aveva chiesto il patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il direttore optava per il rito ordinario.
Uno dei motivi dell'assoluzione era che la delega conferita al direttore non rispondeva ai criteri stabiliti dall'art. 16 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. I poteri ad esso conferiti erano formulati in modo troppo generico ed in particolare non comprendevano un potere di spesa nell'ambito della sicurezza
sul lavoro.
Il Tribunale, inoltre, enfatizzava il principio sancito dalla Corte di Cassazione secondo il quale lo svolgimento effettivo dei poteri del datore di lavoro non può sopperire alla mancata rispondenza di una delega ai requisiti richiesti dalla legge.
I colleghi di lavoro del lavoratore deceduto confermavano nelle loro testimonianze, altresì, di essere stati informati circa l'asserita manipolazione degli interruttori tagliacircuito posizionati alle porte della recinzione dell'impianto di smistamento. Sapevano inoltre che il bloccaggio elettrico della luce di segnalazione rossa nella cassetta di deviazione era stata asseritamente manipolata. Nessuno di loro però aveva mai informato il direttore di queste circostanze pericolose. Le suddette asserite manipolazioni
delle installazioni di sicurezza non erano visibili "ictu oculi", e cioè da
fuori.
Il direttore della cooperativa veniva difeso dagli Avvocati Gerhard Brandstätter e Karl Pfeifer dello studio legale associato Brandstätter nonché dal consulente per la sicurezza Dott. Marco Festa.