Rimborso delle spese legali all'imputato assolto con sentenza passata in giudicato

In attuazione alla Legge n. 178 del 30.12.2020 è stato pubblicato sulla G.U. n. 15 del 20.01.2022, il D.M. 20.12.2021, con il quale si stabiliscono le modalità e le condizioni per chiedere il rimborso delle spese legali sostenute dall'imputato poi prosciolto nel procedimento penale.

Il nuovo provvedimento prevede che all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile a far data dal 1 gennaio 2021, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla Legge come reato, deve essere riconosciuto il rimborso delle spese legali, ad esclusione dei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri, di estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione e di sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

Le istanze di rimborso dovranno essere presentate esclusivamente

tramite apposita piattaforma telematica accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID di livello due, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in corso alla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione.

Con riferimento alle sentenze divenute irrevocabili nell'anno 2021 le istanze potranno essere presentate a partire dal 1° marzo 2022 e fino al 30 giugno 2022. Ciascuna istanza di rimborso è accolta esclusivamente fino all'importo massimo di euro 10.500,00.