Datore di lavoro e preposto a processo - Lavoratore edile si arrampica su di un cassero per agganciare le catene alla gru - Il cassero cade - Procedimento penale per lesioni colpose gravi ai sensi dell'art. 590 comma 1 e comma 3 del C.P.
A seguito delle indagini su un infortunio sul lavoro verificatosi nel 2017 in un cantiere per la costruzione di una galleria di protezione contro le valanghe, il datore di lavoro e il capocantiere sono stati citati nel procedimento penale dinanzi al Tribunale di Bolzano per il presunto reato (lesioni personali gravi colpose con tempo di guarigione di 90 giorni).
Invece di usare la scala in loco per appendere i ganci della gru, l'operaio edile si è arrampicato su un pannello d'armatura c.d. cassero. Questo cadde e l'operaio edile venne travolto dal cassero d'armatura. È stato ferito così gravemente al bacino e all'addome che il periodo di guarigione ha avuto una durata di 90 giorni, quindi ben oltre 40 giorni, così che, d'ufficio è stato avviato il procedimento penale.
Tuttavia, attraverso gli esami dei testimoni e una perizia di parte, è stato chiaramente dimostrato che la cassaforma non si è ribaltata perché era appoggiata al muro, ma perché l'operaio l'aveva fatta ribaltare mentre ci saliva.
Stando alla perizia del c.t.p. – consulente tecnico di parte, è stato anche chiaramente dimostrato che ci sarebbero stati diversi modi alternativi per fissare correttamente la cassaforma al gancio della gru nel rispetto delle norme di sicurezza. Da un lato, ciò sarebbe stato possibile con una scala appositamente disponibile in loco, alternativamente anche attraverso il ponteggio perimetrale, e infine anche attraverso il muro di cinta stradale, su cui era stato appoggiato temporaneamente il cassero.
L'operaio edile infortunato era sufficientemente addestrato in materia di sicurezza sul lavoro ed era anche consapevole che è vietato arrampicarsi sugli elementi della cassaforma.
A tal fine, il datore di lavoro poteva dimostrare in dibattimento, di avere anche consegnato delle specifiche istruzioni di lavoro, istruzioni queste, che vengono consegnate ai dipendenti sempre al momento dell'assunzione e che queste erano anche state firmate dallo stesso lavoratore infortunatosi.
Il datore di lavoro è stato quindi assolto. Non è stato così per il capocantiere, che avrebbe dovuto sorvegliare le attività di cantiere, ed in qualità di garante della sicurezza sul lavoro a livello esecutivo di cantiere è venuto meno al suo obbligo in quanto non ha adempiuto al suo dovere di sorveglianza. Quest'ultimo è stato quindi condannato a una multa di 1.000 euro (sentenza n. 1305/2022 del 01.12.2022, depositata il 01.03.2023).
Per la difesa del datore di lavoro sono stati incaricati, l'avvocato Meinhard DURNWALDER e l'avvocato Barbara FERRARESE con studio legale a Brunico e come c.t.p. – consulente tecnico di parte venne incaricato l'esperto della sicurezza Dr. Marco FESTA di Bolzano.