Datore di lavoro dell'impresa affidataria ed il suo capocantiere, nonché il datore di lavoro dell'impresa subappaltatatrice e il suo capocantiere vengono rinviati a giudizio dinanzi al gup del tribunale di bolzano per omicidio colposo in concorso - il dipendente del subappaltatore ha rimosso una protezione laterale per creare un percorso di trasporto più comodo attraverso il vano ascensore correttamente sbarrato per rimuovere i supporti della cassaforma ed è caduto per 10 metri nella profondità del vano ascensore.
Dalle indagini svolte in riferimento ad un' infortuni sul lavoro verificatosi il 16.05.2017 in un cantiere edile a Bolzano per la costruzione di una cantina vinicola, il datori di lavoro dell'impresa affidataria e dell'impresa subappaltatore nonché i capicantiere dell'affidataria e della subappaltatrice, nonché il coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione, sono stati rinviati a giudizio dinnanzi al Tribunale di Bolzano, con l'accusa di omicidio colposo in concorso ai sensi degli artt. 113 e 589 CP, e per la violazione di diverse norme in materia della Sicurezza sul lavoro.
Il coordinatore della sicurezza ha scelto il rito abbreviato ed è quindi estromesso da questo processo. Mentre gli imputati, datori di lavoro e capicantiere, si sono difesi in udienza preliminare.
Per poter svolgere il lavoro in modo più agevole e veloce, invece di utilizzare le scale interne del cantiere per rimuovere alcuni supporti, l'operaio edile ferito a morte e un altro collega avevano deciso di rimuovere la protezione laterale e parte della barra da un vano ascensore chiuso con sbarre e assi di legno, in modo da creare un percorso più breve per la rimozione dei materiali. Come marciapiede, sono state posate due tavole dal soffitto all'impalcatura esterna. Tuttavia, l'accesso aperto in questo modo è rimasto privo di protezione all'interno del vano dell'ascensore. Durante i lavori, il dipendente del subappaltatore ha perso l'equilibrio ed è caduto per 10 metri in profondità.
Tuttavia, secondo il giudice, il comportamento della vittima era tale da causare un'interruzione incontestabile del nesso di causalità tra il comportamento di ciascun membro della catena del datore di lavoro in relazione alle norme di sicurezza e l'evento. Il dipendente è stato formato e addestrato anche in termini di sicurezza sul lavoro. D'altra parte, secondo il giudice, è anche inaccettabile che il datore di lavoro sia responsabile degli effetti dannosi del comportamento del proprio dipendente che viola furiosamente il buon senso ed è del tutto al di fuori delle normali dinamiche di erogazione del servizio. Nulla sembra essere responsabilità dei due capicantiere, dal momento che non solo non hanno fornito alcuna informazione circa il percorso e il percorso per il trasporto del materiale, ma sembra anche che fossero assolutamente giustificati nel ritenere che sarebbe stato trasportato come prima, cioè con la scala interna che avrebbe evitato l'incidente.
Sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste n. 26/20 del 24.01.2020 depositata in data 13.03.2020.
L'Avv. Nerio DIODA' di Milano è stato incaricato di difendere il datore di lavoro e il capocantiere dell'impresa affidataria e l'esperto della sicurezza sul Lavoro Dr. Marco Festa di Bolzano è stato nominato consulente tecnico di parte per entrambi gli imputati.