Manager della logistica denunciato per violazioni della sicurezza sul lavoro
DIRIGENTE CON DELEGA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DI UNA SOCIETA' PER AZIONI OPERANTE NEL SETTORE AUTOTRASPORTI E LOGISTICA DENUNCIATO DA PARTE DELL'ORGANO DI VIGILANZA PER LESIONI PERSONALI ART. 590 comma 1, 2 e 3 del C.P. E PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 64 comma 1 lettera a) in riferimento all'Allegato IV punti 1.3.14 e 1.3.13 e art. 37 del D.lgs. 81/08

Il lavoratore infortunato era impegnato in attività di caricamento di un bancale che aveva posizionato a ridosso della banchina di carico, quando perse l'equilibrio e cadde da un'altezza di 1,45 m a terra. Infortunio del 15.11.2021.
Grazie alla videosorveglianza interna, la polizia che ha eseguito le prime indagini è stata in grado di determinare esattamente la dinamica dell'incidente. Quindi la dinamica del sinistro è documentata dalle videoriprese ed è pressoché chiara ed inequivocabile perché corrisponde anche alle stesse dichiarazioni rese in udienza dibattimentale del 19.11.2024, dall'infortunato e dal suo collega di lavoro, nell'udienza del 11.03.2025. La dinamica della caduta dalla banchina di carico trova inoltre riscontro e conferma anche dalla ulteriore testimonianza di un collega di lavoro dell'infortunato, escusso nell'udienza del 11.03.2025. Quindi mentre il collega di lavoro controllava sul semirimorchio con il lettore di codice a barre, la merce da scaricare, il carrellista posizionava i bancali sulla banchina Nr. 21 ed il lavoratore infortunato con un transpallet li smistava all'interno del magazzino. Da un successivo controllo eseguito sul carico era emerso che la merce destinata al magazzino si trovava nella parte anteriore del semirimorchio. A questo punto lo scarico del mezzo è proseguito prelevando la merce, invece che posteriormente, lateralmente ed effettuando il trasbordo dal piazzale con il muletto utilizzando un carrello elevatore con le forche allungate. Ma anziché utilizzare l'apposita rampa Nr. 18 con portone elettrico automatizzato e destinata e riservata unicamente ai carrelli elevatori, si è preferito scaricare la merce direttamente verso la banchina della porta Nr. 21 che in quel momento non era occupata da altri mezzi e che si trovava adiacente quindi a quella Nr. 20, ove era stato posizionato il camion con il semirimorchio. A lavori quasi ultimati il lavoratore infortunato si accingeva a preparare il bancale ed i tre colli che in precedenza erano stati scaricati erroneamente. Tali operazioni però anziché essere svolte con il portone Nr. 21 in posizione chiusa, e quindi all'interno del magazzino ed entro gli appositi spazi di stoccaggio segnalati con riga gialla a pavimento, venivano eseguite in modo molto pericoloso, a portone aperto e a filo della rampa, con il bancale stesso, che sporgeva di quasi mezzo metro dalla banchina.
Dal procedimento penale è emerso che le operazioni di utilizzare la banchina Nr. 21 per eseguire il trasbordo è stata una scelta estemporanea dei lavoratori, convinti di essere più veloci nel farlo. Anche e soprattutto il fatto di lasciare il portone aperto con il bancale in precario equilibrio perché sporgeva di alcune decine di centimetri dalla banchina, per il lavoratore infortunato era una modalità di lavoro più comoda, ma contraria alle procedure interne del magazzino.
Inoltre è stato accertato dalle testimonianze rese in dibattimento, che non si era trattata di una prassi abituale. Pertanto anche secondo le motivazioni del giudice, l'infortunato, come addetto ai lavori, doveva sapere che lo stoccaggio provvisorio del bancale erroneamente scaricato in precedenza, doveva essere posizionato all'interno del magazzino in corrispondenza delle aree di stoccaggio provvisorie segnalate a pavimento con strisce gialle sul lato sinistro e sul lato destro dei portoni Nr. 20 e Nr. 21.
Anche dalle prove fornite è emerso che il lavoratore infortunato era sicuramente istruito ed addestrato in modo adeguato, per le mansioni di magazziniere che egli esercitava presso la Ditta S.p.A. sin dal 02.08.2021, anche se il corso base ovvero quello generico sulla sicurezza sul lavoro ex art. 37 del d.lgs.81/08, lo aveva frequentato solo successivamente all'infortunio. Mentre le istruzioni di sicurezza specifiche per le mansioni di magazziniere le aveva ricevute sin dal 29.09.2021 con il corso specifico di carrellista.
La fretta scrive il Giudice, come sempre è brutta consigliera ed assolve l'imputato con la formula più ampia perché il fatto non sussiste.
Sentenza n. 1281/25 del 10.06.2025 depositata il 13.10.2025.
Per la difesa sono intervenuti l'Avv. Marco Mayr del foro di Bolzano e quale consulente tecnico di parte, l'esperto della sicurezza sul lavoro Dr. Marco Festa.

