DATORE DI LAVORO A PROCESSO PER AVERE ADIBITO UN MINORE ASSUNTO CON CONTRATTO DI TIROCINIO E ORIENTAMENTO A LAVORI DI SALDATURA MAG (Gas MetalArc Welding) LAVORI VIETATI DAL PUNTO II, NUMERO 36DELL’ALLEGATO I DELLA LEGGE 977/1967. E VIOLAZIONEDELLE NORME DI CUI AGLI ART. 66 e 18 comma 1 lettera e)e lettera c) DEL D.LGS. 81/08.

Il procedimento penale trae origine dall'esposto che lo stesso minore presentava presso la Guardia di Finanza di Brunico, nel quale riferiva di essere stato utilizzato fin da subito come un operaio a tutti gli effetti, senza ricevere la formazione prevista. Nell'esposto inoltre si affermava anche che le attività svolte includevano: saldatura MAG (Gas Metal Arc Welding), un processo che emette fumi classificati come cancerogeni dall'IARC; lavori all'internodi ambienti confinati (le cisterne stesse), privi di adeguati impianti di aspirazione; manovra di gru industriali all'interno dello stabilimento per lo spostamento dei carichi. Poiché il lavoratore tirocinante era ancora minorenne per una parte del tirocinio (fino al 9 luglio 2020), la ditta, secondo gli ispettori del lavoro, era incorsa nella violazione di disposizioni della Legge 977/67 e, in particolare, di quelle che vietavano ai minori di eseguire lavori di saldatura ad arco elettrico o essere esposti ad agenti chimici pericolosi, di operare in cisterne o ambienti assimilabili nonché di manovrare apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, per i quali era richiesta una specifica abilitazione che poteva essere rilasciata solamente a persone maggiorenni. La ditta non risultava peraltro avere richiesto la preventiva autorizzazione all'Ispettorato del lavoro per adibire il minore ancorché per motivi didattici, a lavori potenzialmente pericolosi e non aveva asseritamente ottemperato alle prescrizioni contenute nel documento inerente alla valutazione dei rischi, che escludeva tali attività per i minori. 

La difesa del datore di lavoro chiedeva il giudizio abbreviato, condizionato all'audizione di due testimoni e un consulente e all'acquisizione di documenti e verbali di indagini difensive.

All'udienza del 16 ottobre 2025, le parti, acquisita consensualmente la relazione tecnica del consulente della difesa, dott. Marco Festa, e sentito il teste in qualità di responsabile della produzione presso la ditta, si accertava che, nonostante quanto dichiarato dal lavoratore nell'esposto, la documentazione esaminata dal consulente attestava come il minore tirocinante avesse ricevuto una formazione specifica.

Egli aveva infatti frequentato moduli di formazione per rischio alto (16 ore totali) presso l'Istituto Tecnologico di Brunico tra il 2016 e il 2019. All'atto dell'assunzione (13.07.2020), era stato addestrato sui rischi specifici e sull'uso dei DPI dal preposto aziendale. Il documento di valutazione dei rischi (DVR) dell'azienda classificava come "basso" il rischio per i minori nel reparto fabbri. La ditta possedeva inoltre regolari autorizzazioni all'addestramento di minori in attività pericolose rilasciate dall'Ispettorato del Lavoro sin dal 2001, con rinnovi e conferme fino al 2023. In conclusione, la relazione tecnica a firma del dott. Festa nonché le testimonianze hanno evidenziato che il minore non aveva mai eseguito lavorazioni vietate o comunque pericolose e non autorizzate durante il suo tirocinio e che l'azienda aveva

pienamente rispettato gli obblighi di formazione e sicurezza. Quindi alla luce di quanto è emerso nel corso del procedimento, il datore di lavoro viene assolto da tutti i reati ascritti, con la formula più ampia perché il fatto non sussiste.

Sentenza Nr.2129/2025 del 16.10.2025 depositata in data 14.01.2026.

Per la difesa sono intervenuti l'Avv. Marco Mayr del foro di Bolzano e quale consulente tecnico di parte, l'esperto della sicurezza sul lavoro Dr. Marco Festa.