CARRELLISTA DENUNCIATA DA PARTE DELL’ORGANO DI VIGILANZA PER LA VIOLAZIONE DELL‘ART. 20 comma 2 lettera c), e) ed g) del D.lgs. 81/08 E LESIONI PERSONALI ART. 590 comma 1, 2 e 3 del C.P. E

Mentre la posizione del datore di lavoro, che dall'Ispettore del Lavoro viene sanzionato per la mancanza di segnaletica a pavimento, viene archiviata, per la dipendente si apre il procedimento penale dinnanzi al giudice monocratico del Tribunale di Bolzano. Le violazioni contestate alla carrellista consistevano nel non avere avvisato il datore di lavoro, il dirigente o al preposto del mancato funzionamento dell'avvisatore acustico di retromarcia, l'avere eseguito una manovra in retromarcia errata e l'avere coperto lo specchietto retrovisore con foglietti post.it colorati. La difesa sceglie il rito abbreviato condizionato alla audizione di un teste ed alla consulenza tecnica di parte. La dipendente G. A., durante l'orario di lavoro e mentre era in magazzino, alle ore 14.45 circa, veniva investita dal muletto condotto in retromarcia dalla collega di lavoro P.M. Gli U.P.G. dei Carabinieri di Appiano quando si recano nella sala imballaggi merce incontreranno sul luogo del sinistro il personale della croce bianca che soccorreva l'infortunata che si trovava stesa per terra con una ferita importante alla gamba sinistra e il muletto all'arrivo dei militari dell'Arma invece era stato già spostato in quanto in uso di un altro operaio. Dalle foto scattate nell'immediatezza del fatto dai Carabinieri si vede l'infortunata distesa a terra ed in prossimità della stessa un cartone da imballaggi. Inoltre dalla descrizione fatta dall'Ispettore del lavoro nel suo rapporto Giudiziario emerge che la sig. G.A. che stava preparando gli imballaggi dei cartoncini, era intenta a riporre quelli inutilizzati nello spazio a ciò dedicato. Per fare questa operazione la stessa infortunata dichiarerà che aveva spinto davanti a sé il cartone contenente gli imballaggi dei cartoncini nell'area che si trova difronte al suo posto di lavoro. Tale operazione comportava necessariamente l'attraversamento dell'area di operatività dei carrelli elevatori. La stessa infortunata tuttavia aveva percepito e si era accorta che il carrello elevatore stava eseguendo una lenta operazione in retromarcia e lo dichiarerà sia nelle s.i.t. rilasciate ai Carabinieri, come anche nelle s.i.t. rilasciate all'Ispettore del Lavoro in data 02.05.2022.

Dalla ricostruzione del sinistro a cura del c.t.p. avvenuta in data 29.08.2025 unitamente alla difesa ed alla stessa conducente del carrello elevatore ed un altro collega di lavoro, emerge che l'infortunata che si trovava in posizione di spinta del cartone di imballaggi, non poteva essere vista dalla carrellista. Precisamente per ben due motivi. Per primo motivo, perché durante la manovra di retromarcia, chi guida il carrello tiene il volante con la mano sinistra, e con il busto è leggermente ruotato verso la destra. Ed il secondo motivo perché la stessa infortunata era accucciata mentre spingeva il cartone. Ininfluente sarà pure il fatto di avere rinvenuto sullo specchietto retrovisore dei fogliettini pos.it. e che gli stessi potrebbero ipoteticamente averne compromesso la visuale. Un tanto sarà dimostrato proprio con la c.t.p. della difesa e dalle fotografie scattate in occasione della simulazione del sinistro. Neppure l'avvisatore acustico di retromarcia del muletto funzionante, né tanto meno anche lo specchietto retrovisore perfettamente libero da eventuali post.it colorati, avrebbero impedito l'investimento della sig.ra G.


Il c.t.p. spiegherà al Giudice che un efficacie dispositivo che avrebbe aumentato la visuale per le manovre in retromarcia, e che ex art. 2087 CC il datore di lavoro è obbligato a mettere a disposizione dei suoi dipendenti, sarebbe stato uno specchietto retrovisore convesso e quindi uno specchio grandangolare anziché quello normale (con specchio liscio) montato sul carrello, oppure anche che la presenza di una telecamera retrovisore con sensori.

Il Giudice accogliendo le tesi difensive dichiara l'archiviazione della violazione di cui all'art. 20 per intervenuta oblazione, mentre assolve l'imputata per le lesioni personali con la formula più ampia perché il fatto non sussiste. 

Sentenza n. 2323/25 del 07.11.2025 depositata il 25.11.2025.


Per la difesa sono intervenuti l'Avv. Christine MUSSNER del foro di Bolzano e quale consulente tecnico di parte, l'esperto della sicurezza sul lavoro Dr. Marco Festa.