DATORE DI LAVORO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA CATENA DI SUPERMERCATI RINVIATO A GIUDIZIO PER LA VIOLAZIONE DEGLI Art. 63 comma 1 e Art. 64 comma 1 del d.lgs. 81/08 e Allegato IV in riferimento ai Punti 1.6.9.; 1.4.1.; 1.4.8 e 1.4.11 E PER LESIONI PERSONALI ex Art. 590C.P.
In seguito all'opposizione al decreto penale di condanna il datore di lavoro della S.p.A. viene rinviato a giudizio dinnanzi al Giudice monocratico presso il Tribunale di Trento in quanto a seguito degli accertamenti svolti dall'Organo di Vigilanza sarebbe emerso che la porta del magazzino scarico merci, apribile nei due versi ed installata in posizione contigua alla porta scorrevole della cella frigorifera, non permetteva una piena visibilità oltre la stessa, in quanto l'oblò di cui era munita non era sufficiente a consentire la totale visibilità della zona circostante, dunque a constatare la presenza di altri lavoratori in accesso o in uscita dalla cella frigorifera, in contrasto con l'allegato IV, punti 1.6.9 e 1.4.1. del d.lgs. 81/08. Nel caso di specie, la porta del magazzino merci, in apertura, comportava un'interferenza con lo spazio di accesso e uscita per la cella frigorifera e la zona di pericolo non veniva segnalata a mezzo di apposita segnaletica sul pavimento per evidenziare il raggio di apertura della porta (punti 1.4.8 e 1.4.11 del d.lgs. 81/08). L'imputato non aveva dunque individuato nel DVR del febbraio 2019 del punto vendita tutti i rischi delle porte apribili nei due versi e le relative zone di pericolo e non aveva indicato e adottato le misure di prevenzione e protezione necessarie.

Quindi si procede nei confronti dell'imputato per lesioni personali gravi, risultando il reato perseguibile d'ufficio ex art. 590 C.P. in quanto afferente a fatti commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni.
Il P.M chiede 3 mesi di reclusione sostituiti con €. 200 al giorno, €. 18.000 di multa finale.
Mentre il difensore chiede l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.
Dalle risultanze dibattimentali ed escussione dei testi dell'accusa e della difesa nonché dalla consulenza tecnica di parte il Giudice accerterà che il datore di lavoro ha rispettato le indicazioni imposte dagli organi preposti al controllo. In questo caso dall'UOPSAL, sostituendo gli oblò con pannelli che erano stati prescritti dall'Ispettore del lavoro nel verbale. Si tratta di una prescrizione imposta e rispettata ex art. 2087 C.C. capace di elevare la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma non espressamente prevista e descritta dal T.U., che richiede la sola presenza di porte trasparenti o munite di pannelli trasparenti. In altre parole, le prescrizioni sulla sicurezza erano rispettate anche al momento del fatto lesivo, posto che la porta era dotata di un oblò trasparente che permetteva di vedere al di là della porta e che veniva e viene installato ancora oggi in altri esercizi commerciali, come anche riferito dal teste costruttore degli oblò e dal c.t.p. dott. Marco Festa durante la loro deposizione.
Il Giudice inoltre citando nelle sue motivazioni anche l'art. 20 comma 1 del TUSL "….ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro…", afferma che si è trattato, dunque di un evento dovuto a mancanza di attenzione da parte di chi apriva la porta e non causato da una carenza strutturale del dispositivo di sicurezza. Ma anche l'assenza di indicazioni a terra di apertura porta utile a spostare l'obbligo di cautela dal datore di lavoro a chi apre la porta non è sufficiente a ritenere che il datore di lavoro non abbia adoperato tutte le misure idonee per eliminare ogni rischio concretizzabile. E questo proprio perché nel caso di specie avendo la porta un'apertura trasparente sufficientemente idonea a traguardare dall'altra parte della stessa, non si impongono ulteriori cautele e il rischio è neutralizzato con l'installazione dell'oblò. Quindi secondo il Giudice l'apertura da parte della collega di lavoro e il conseguente urto con la porta dell'infortunata permette di sussumere il caso in evento accidentale che esula dalle precauzioni imposte al datore di lavoro.
Pertanto l'imputato deve essere mandato assolto dal reato allo stesso contestato perché il fatto non sussiste.
Sentenza n. 1018 del 16.12.2025 depositata in data 27.01.2026
Per la difesa sono intervenuti l'Avv. Marco Mayr del foro di Bolzano e quale consulente tecnico di parte, l'esperto della sicurezza sul lavoro Dr. Marco Festa.

